Considerazioni in merito alla interpretazione dell'art. 9 della legge 194/78 sulla obiezione di coscienza alla interruzione volontaria della gravidanza

Pubblicato: agosto 31, 1998
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Autori

Il presente articolo affronta la delicata questione dell'obiezione di coscienza relativa all'interruzione volontaria di gravidanza e analizza il caso, avvenuto il 5 agosto 1997, di un cardiologo che si era rifiutato di refertare risposte riguardanti gli elettrocardiogrammi di pazienti in procinto di essere sottoposte ad intervento di interruzione volontaria di gravidanza, perchè obiettore nei confronti della legge 194/78.

L'art. 9 della Legge 194/78 consente al personale medico di sollevare obiezione di coscienza riguardo a tutte le procedure "specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza", con l'obbligo, però, di prestare assistenza nelle fasi "antecedenti e conseguenti all'intervento". L'Autore, attraverso un'attenta e dettagliata disamina teleologica, sistematica e letterale della suddetta legge, arriva alla conclusione che il cardiologo in questione avesse tutti i diritti di rifiutare le visite cardiologiche, gli esami elettrocardiografici e i relativi referti finalizzati all'esecuzione dell'interruzione volontaria di gravidanza.

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Come citare

Casini, C. (1998). Considerazioni in merito alla interpretazione dell’art. 9 della legge 194/78 sulla obiezione di coscienza alla interruzione volontaria della gravidanza. Medicina E Morale, 47(4), 759–772. https://doi.org/10.4081/mem.1998.829