L'elaborazione di "regole" per le innovazioni biotecnologiche

Proposte della Comunità europea per un ordinato sviluppo delle biotecnologie

Pubblicato: agosto 31, 2000
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Autori

Come è noto, l'unione Europea ha fra i suoi scopi quello di favorire lo sviluppo sociale ed economico dei Paesi aderenti, facilitando la ricerca scientifica, l'innovazione tecnologica, la produzione di beni e la circolazione degli stessi nell'ambito dell'Unione, eliminando per quanto è possibile differenze, normative e conflitti commerciali.

Con questo spirito, dopo anni di difficile lavoro, è stata emanata la Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (6luglio 1998) che riguarda la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, ne presupposto che si tratti di genoma - sia esso di origine vegetale, animale o umano - in quanto risultati da "invenzioni" suscettibili di applicazioni industriali e non dal mero isolamento ("scoperta").

L'Autore, che già ha esaminato in un precedente contributo gli aspetti etici dell'impiego delle biotecnologie nel campo vegetale e animale (v. Medicina e Morale 2000, 3: 449-504), si sofferma a descrivere quanto prevede la Direttiva 98/44/CE stessa, assieme ad altre norme internazionali precedentemente emanat, per la tutela dell'ambiente, degli animali e degli organismi umani.

L'Autore riconosce che la direttiva vieta, nel dispositivo, lo sfruttamento commerciale che sia contrario all'ordine pubblico e al buon costume, fornendo gli esempi concreti dei divieti applicabili ai processi di clonazione umana a scopo riproduttivo, di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano; di modificazione degli embrioni umani a fini commerciali e industriali; di modificazione dell'identità genetica animale di natura tale da provocare sofferenza negli stessi, senza utilità sostanziale per l'uomo o per l'animale.

Tuttavia la Direttiva - sotto l'aspetto giuridico - consente l'utilizzazione di embrioni umani (sia pure non direttamente ed espressamente prodotti a scopo di ricerca in base all'art. 18 della Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina) a scopo sperimentale e per applicazioni biotecnologiche riguardanti la produzione di cellule staminali od i medicamenti.

L'Autore esamina anche il dibattito che è seguito alla emanazione della Direttiva soprattutto a livello di Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (Strasburgo) in merito alle preoccupazioni dell'opinione pubblica sui cosiddetti "cibi transgenici" (raccomandazione n. 1398 (1998) dal titolo "sicurezza del consumatore e qualità degli alimenti"), nella quale è stata espressa contrarietà alla brevettabilità degli organismi viventi, pur riconoscendo la necessità di assicurare un'adeguata protezione ai diritti dell'"invenzione" (proprietà intellettuale) [Raccomandazione 1417/1999].

Questi problemi sono stati affrontati ma non risolti nella conferenza internazionale di Oviedo (16-19 maggio 19999) organizzata dal Consiglio d'Europa. Il Comitato Direttivo di Bioetica del medesimo Consiglio d'Europa è stato indicato di esprimere "parere" sulla complessa materia; nel frattempo sono intervenute la conferenza di Seattle e Montreal, ove è stato firmato, nel gennaio 2000, un Protocollo sulla biosicurezza che regolamenta il commercio internazionale di sementi e sostanze geneticamente modificate ritenuti pericolosi per l'ambiente e la salute, escludendo però i prodotti finiti, e perciò il cibo transgenico.

Nel momenti in cui - scadendo la moratoria -la Direttiva 98/44/CE entrerà in vigore (31 luglio 2000) essendo improbabile l'accettazione delle argomentazioni di invalidazione sollevate da Olanda e Italia, l'Autore insiste per l'adozione del "principio di precauzione", esplicitamente incorporato nel diritto comunicato relativo alla protezione della salute, oltrechè alla tutela dell'ambiente, che dovrà essere tuttavia meglio specificato nella sua estensione e nelle conseguenze attese. Un secondo principio, quello della "trasparenza", richiede un'ulteriore affinamento delle informazioni rivolte al consumatore, tramite una più chiara etichettatura che consenta una scelta realmente libera e consapevole dei prodotti derivanti da organismi geneticamente modificati posti in commercio.

Dovrà essere perseguita la ricerca, escludendo peraltro l'uso dell'embrione umano.

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Come citare

Bompiani, A. (2000). L’elaborazione di "regole" per le innovazioni biotecnologiche: Proposte della Comunità europea per un ordinato sviluppo delle biotecnologie. Medicina E Morale, 49(4), 713–750. https://doi.org/10.4081/mem.2000.765