Il diritto penale di fronte alla malattia

Pubblicato: ottobre 31, 2001
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Viene discusso il ruolo del consenso rispetto alla qualificazione giuridicopenale del trattamento medico-chirurgico. Si sostiene che il principio di autodeterminazione non può costituire unico criterio orientativo per risolvere le problematiche etiche e giuridiche oggi emergenti in ambito biomedico, configurandosi altrimenti il pericolo di una medicina puramente contrattualistica e difensiva, ovvero concepita non come scienza (umana), ma come mero insieme di abilità tecniche.

Sono in questo senso evidenziate varie situazioni in merito alle quali il riferimento al consenso è impossibile o inadeguato. Si mette in luce, del resto, come sia coessenziale al concetto moderno di democrazia il confronto teso a definire convergenze su ciò che risulti fondamentale per la tutela della dignità umana, e dunque a definire linee-guida condivise circa settori di attività particolarmente delicati.

In particolare vengono sviluppate motivazioni pertinenti anche in un contesto laico e pluralista al fine di mantenere fermo il divieto giuridico dell'eutanasia sia passiva che attiva, nell'ottica di un approccio solidaristico alla sofferenza: approccio che dalle normative favorevoli all'eutanasia risulta inevitabilmente compromesso. In questo senso, è individuato un limite intrinseco al diritto nell'impossibilità di autorizzare giuridicamente una relazionalità inter-soggettiva - come quella fra medico e paziente - giocata per la morte. La questione dell'eutanasia viene tenuta distinta, ovviamente, dai problemi attinenti all'accanimento terapeutico e alla proporzionalità dell'intervento medico.

In rapporto alla permanente validità giuridica del principio di indisponibilità della vita uno specifico approfondimento è dedicato all'interpretazione dell'art. 32, 2° comma, della Costituzione italiana.

Sono altresì presi in considerazione problemi concernenti i soggetti incapaci, il ruolo della norma sullo stato di necessità, i compiti assolti dai comitati etici ospedalieri (anche con riguardo alla responsabilità dei relativi membri) e la necessità di nuovi modelli giuridici intesi alla prevenzione degli eventi medici "avversi".

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Come citare

Eusebi, L. (2001). Il diritto penale di fronte alla malattia. Medicina E Morale, 50(5), 905–928. https://doi.org/10.4081/mem.2001.736