L'impotenza generandi e coeundi nell'uomo e nella donna: humano modo e verum semen

Pubblicato: ottobre 31, 2004
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Autori

Nel presente articolo viene affrontato il tema dell'impotenza secondo tre prospettive: giuridico-canonica, giuridico-civile, medica.

Per il Diritto Canonico, l'impotenza a compiere la copula (impotentia coeundi), a differenza della sterilità, costituisce un impedimento dirimente e rende nullo il matrimonio, ed è così un ostacolo alla validità del matrimonio. Tale impotenza può essere di due tipi: organica o funzionale. Essa deve essere inoltre antecedenti il contratto matrimoniale e perpetue.

Nel Diritto Civile, l'impotenza, come disagio o anomalia o malattia, può sollevare numerosi problemi, tra questi è prevalente la richiesta d'accertamento e di disconoscimento di paternità.

Per quanto riguarda, infine, il momento medico, esso viene affrontato nell'articolo in funzione degli aspetti utili al Diritto canonico. In questo senso, l'Autore specifica la differenza tra sterilità e impotenza e chiarisce il significato di alcuni termini che spesso vengono utilizzati per descrivere situazioni relative alla procreazione nella coppia.

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Come citare

Picardi, R. (2004). L’impotenza <em>generandi</em> e <em>coeundi</em> nell’uomo e nella donna: <em>humano modo</em> e <em>verum semen</em>. Medicina E Morale, 53(5), 997–1015. https://doi.org/10.4081/mem.2004.628