Il risarcimento del danno per la perdita del "diritto al godimento del rapporto parentale" in favore della figlia che al momento del fatto non era ancora nata Nota in margine alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 9700 del 3 maggio 2011

Pubblicato: aprile 30, 2011
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Il contributo prende in esame una recente decisione della Corte di Cassazione (n. 9700 del 2009) che, giunge a conclusioni opposte a quelle dei giudici di primo e secondo grado. Essa, infatti, dispone che "anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi durante la gestazione per fatto illecito di un terzo, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati". Tuttavia, la Corte di Cassazione, nelle motivazioni, esclude "l'esigenza di ravvisare la soggettività giuridica del concepito per affermare la titolarità di un diritto in capo al nato" e ritiene che "del rapporto col padre e di tutto quanto quel rapporto comporta la figlia è stata privata nascendo, non prima che nascesse". Su queste ed altre affermazioni vengono mosse alcune critiche da parte dell' A. anche alla luce di un' altra importante sentenza della Cassazione (n. 10741 del 2009). Quest'ultima, in base ad una serie di norme richiamate nella decisione, chiarisce che "in tale contesto, il nascituro o concepito risulta comunque dotato di autonoma soggettività giuridica (…) perchè titolare, sul piano sostanziale, di alcuni interessi personali in via diretta, quali il diritto alla vita, il diritto alla salute o integrità psico-fisica, il diritto all'onore o alla reputazione, il diritto all'identità personale, rispetto ai quali- l'avverarsi della condicio iuris della nascita ex art. 1, 2 comma, c.c. (…) è condizione imprescindibile per la loro azionabilità in giudizio a fini risarcitori; su tale punto non può non rilevarsi come la questione della soggettività del concepito sia stata già posta più volte all'attenzione del legislatore italiano con alcuni disegni e proposte di legge". Di qui l'importanza della proposta lanciata dal Movimento per la Vita fin dal 1995 di modificare l'art. 1 del Codice civile.
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This article examines the Court of Cassation's recent decision (n. 9700 of 2011) which reached opposite conclusions compared to those of the first and second Tribunal. This decision states that "the subject born after his natural father's death, caused during pregnancy by illicit means committed by a third party, has the right to demand compensation from the party for damages from both loss of paternal relationship and loss of pecuniary and non-pecuniary benefits". However, the Court of Cassation, in its deliberation, excludes "the need to recognize the legal subjectivity of the unborn child to assert the born child's rights" and holds that "the daughter was deprived of her father and of all the things involved in its relationship at the moment of the birth, not before she was born". Those and further affirmations are criticized by the A. in light of another very important decision of the Court of Cassation (n. 10741 of 2009). This statement, on the basis of several legal rules, clarifies that "in this context the unborn child has its own legal subjectivity (…) as direct holder of some personal interests like the right to life, right to health or psycho- physical integrity, right to honor or to reputation, right to personal identity, for those the condicio iuris of birth settled in the art. 1, 2 c. c. (…) is a condition to take legal action for compensation of damages. Regarding this point, the Italian Parliament has already introduced several draft bills." Hence the importance of the proposal made by the Movimento per la Vita since 1995 to amend art. 1 of the Civil Code.

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Casini, M. (2011). Il risarcimento del danno per la perdita del "diritto al godimento del rapporto parentale" in favore della figlia che al momento del fatto non era ancora nata Nota in margine alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 9700 del 3 maggio 2011. Medicina E Morale, 60(2). https://doi.org/10.4081/mem.2011.171