Il decreto della corte di Appello di Milano sul caso Englaro e la richiesta di una legge sul c.d. testamento biologico

  • C. Casini Magistrato, Parlamentare europeo, Presidente del Movimento per la Vita italiano, Italy.
  • M. Casini | marina.casini@rm.unicatt.it Ricercatore, Italy.
  • E. Traisci Dottoranda di ricerca, Italy.
  • M.L. Di Pietro Professore Associato, Istituto di Bioetica, Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italy.

Abstract

Il 9 luglio 2008, la Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Milano si è pronunciata sulla vicenda di Eluana Englaro, autorizzando nei confronti della donna l’“interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale (…) realizzato mediante alimentazione e idratazione con sondino nasogastrico”. Il recente decreto è l’esito di una lunga vicenda giudiziaria che si è dipanata attraverso nove decisioni pronunciate tra il 1999 ed il 2008. Il contributo ripercorre la vicenda conducendo un’analisi di questa giurisprudenza, da cui emergono alcuni aspetti connessi alla richiesta di una legge sul “testamento biologico” (o, come altrimenti definito, “direttive anticipate” o “dichiarazioni anticipate di trattamento”): il rifiuto della vita gravemente “debilitata” e della responsabilità verso l’altro nei momenti di massima fragilità. Gli Autori mettono in relazione la situazione dell’ordinamento giuridico italiano attuale con riguardo ai temi di fine vita con la situazione dell’ordinamento giuridico prima dell’approvazione della legge sulla procreazione medicalmente assistita e prima dell’approvazione della legge sull’interruzione volontaria di gravidanza. La via da percorrere – si afferma nel contributo – non è quella di una legge che introduca un indebolimento del principio di indisponibilità della vita umana, ma – semmai – quella di una legge che tuteli la vita umana in condizioni di malattia inguaribile o di grande disabilità; ribadendo il principio fondamentale – e cardine della moderna idea dei diritti umani – di indisponibilità della vita umana sempre e comunque degna del massimo rispetto e sostegno e incentivando ogni forma di assistenza con una grande attenzione ai bisogni del malato e delle famiglie.
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On July 9, 2008, the First Civil Section of the Court of Appeal of Milan has pronounced on Eluana Englaro’s case, authorizing “the termination of the life-sustaining treatment (…) implemented through nutrition and hydration by nasogastric tube” for her. The recent decree is the outcome of a long legal story that has unwound through nine decisions between 1999 and 2008. The contribution deals with the story, conducting an analysis of this case, from which some aspects related to the request of laws on “living will” emerge: refuse of the seriously “weakened” life and of the responsibility for other persons at the moments of greatest weakness. The authors link the situation of current Italian legal system with reference to end of life themes to the situation of legal system before the law on medically assisted procreation and before the law on the voluntary termination of pregnancy. The way should be covered – the work asserts – is not to support a law that introduces the weakening of the principle of unavailability of human life, but – if anything – to support a law that protects human life in incurable disease heavy disability conditions; confirming the fundamental principle – basis of the modern idea of human rights – the unavailability of human life, always worthy of highest respect and support, encouraging all forms of care and with great attention for the needs of sick persons and families.

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Published
2008-08-30
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Interruzione di trattamenti di sostegno vitale, idratazione, nutrizione, eutanasia, testamento biologico / Termination of life-sustaining treatments, hydration, nutrition, euthanasia, living will
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How to Cite
Casini, C., Casini, M., Traisci, E., & Di Pietro, M. (2008). Il decreto della corte di Appello di Milano sul caso Englaro e la richiesta di una legge sul c.d. testamento biologico. Medicina E Morale, 57(4). https://doi.org/10.4081/mem.2008.273